(02 febbraio 2026)
Dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 al sistema RENTRI, si rendono necessari i seguenti importanti chiarimenti.
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199 del 30/12/25) ha apportato una modifica specifica al comma 3-bis dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
A seguito di tale modifica, è stato stabilito in modo esplicito che gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile sono esentati dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, anche nel caso in cui siano produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
Pur essendo, le aziende agricole escluse dal RENTRI, permangono a loro carico tutti gli obblighi ambientali relativi alla corretta gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti. Tali adempimenti includono:
- Corretta gestione in azienda: Dal deposito temporaneo in azienda fino al conferimento finale a soggetti autorizzati per lo smaltimento.
- Conservazione della documentazione: È obbligatoria la conservazione progressiva per tre anni di uno dei seguenti documenti:
○ Formulario di identificazione rifiuti (FIR) (ai sensi dell’art. 193, comma 1 D.Lvo. 03 aprile 2006) o documenti sostitutivi previsti dallo stesso articolo. In questo caso, il documento dovrà essere conforme al nuovo modello stabilito dal RENTRI.
○ Documento di conferimento rilasciato dal soggetto che effettua la raccolta dei rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta.
Imprese già iscritte per errore
Chi rientra tra i soggetti esclusi ma risulta già iscritto al RENTRI deve chiedere la cancellazione. In mancanza, l’iscrizione è considerata volontaria, con tutti gli adempimenti conseguenti.
Precisazione sulla Classificazione dei Rifiuti di Farmaci Veterinari in Apicoltura
Negli anni passati, a causa di consolidate prassi operative, è stata frequente l’adozione del codice per rifiuti pericolosi (EER 15 01 10) per classificare i contenitori e gli imballaggi dei farmaci veterinari. Tale codice, spesso impiegato per imballaggi di prodotti chimici/fitosanitari contaminati, veniva utilizzato dalle aziende di ritiro per ricondurre questi rifiuti al capitolo “imballaggi contaminati”. Questa indicazione, talvolta “prudenziale”, mirava anche a prevenire contestazioni o rifiuti di ritiro da parte di alcuni gestori.
A seguito di una successiva verifica più approfondita dell’inquadramento normativo, si suggerisce che i medicinali veterinari di scarto comunemente impiegati in apicoltura possano rientrare generalmente nel capitolo “sanitario e veterinario”. La voce di riferimento è EER 18 02 08 – medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 (Rifiuto non pericoloso), salvo specifiche eccezioni che richiedano una motivata attribuzione diversa.
Si rammenta che la responsabilità “di base” della scelta del codice EER/CER (e della pericolosità) è del produttore del rifiuto.
