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Al via la raccolta del Censimento 2021!

(20 ottobre 2021)

L’Anagrafe Apistica Nazionale (Banca Dati Apicoltori – BDA), prevede l’obbligo per tutti gli apicoltori, sia amatoriali che professionali, di aggiornare annualmente la consistenza (censimento annuale) e la localizzazione degli apiari posseduti (indirizzo e coordinate geografiche) nel periodo compreso tra il 1° Novembre ed il 31 Dicembre di ogni anno e, nel caso in cui non vi siano state variazioni nella consistenza rispetto ai dati inseriti a oggi, provvedere comunque a confermare le informazioni già registrate.

Aspromiele raccoglie i censimenti per i suoi delegati. Come va effettuato il censimento?

●  correggendo a penna nera la situazione apiari  “Attività apicoltura” ricevuta dal tecnico di zona e

inviandone copia datata e firmata  al proprio tecnico di zona   entro il 15/11/2021  al fine di rendere possibili le successive operazioni di registrazione in BDA.

Precisiamo che agli apicoltori che hanno dato delega ad Aspromiele non sarà richiesto alcun costo aggiuntivo per l’assolvimento di questa pratica in quanto compreso nella quota già versata per l’anno in corso.

Per chi non avesse ancora provveduto al rinnovo della quota associativa anno 2021 chiediamo di provvedere entro la consegna del censimento (allegare ricevuta di pagamento). Diversamente il censimento non verrà registrato.

Ricordiamo inoltre a tutti i soci che hanno provveduto autonomamente all’iscrizione in BDA di provvedere a effettuare il censimento di tutti gli apiari aperti (anche a zero consistenza) entro il 31 Dicembre, operazione che sarà possibile soltanto con l’impiego della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o dello SPID.

Chi infine non avesse ancora provveduto all’iscrizione in BDA e intendesse a tal fine delegare Aspromiele può contattare il tecnico di zona

https://www.aspromiele.it/contatti/ ).

Si sottolinea l’importanza della registrazione anche alla luce delle sanzioni previste da 1.000 a 4.000 euro per chiunque contravvenga all’obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all’Anagrafe Apistica Nazionale in occasione del censimento annuale (L. 28 luglio 2016, n. 154 – art. 34 comma 2).

Importante!

Si ricorda che il 3 Agosto 2021 è stato pubblicato il Regolamento apicoltura della Regione Piemonte 2021 attuazione dell’art. 24. In modo particolare, si sottolinea la definizione all’art.3 (Criteri per l’individuazione dei soggetti produttori apistici, apicoltori amatoriali o per autoconsumo e delle loro forme associative):

1. Il produttore apistico è la persona fisica o giuridica che detiene o possiede e conduce gli alveari per un numero superiore a 10, compresi i nuclei, sulla base della rilevazione in anagrafe apistica nazionale riferita al 31 dicembre di ogni anno. Ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile egli è imprenditore agricolo e, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 – Disposizioni in materia di agricoltura), si applicano le disposizioni in materia di imprenditore agricolo professionale.

2. L’apicoltore amatoriale o per autoconsumo è il soggetto che detiene o possiede e conduce fino ad un massimo di 10 alveari, compresi i nuclei, ai fini dell’autoconsumo, sulla base della rilevazione in anagrafe apistica nazionale riferita al 31 dicembre di ogni anno.